Come riportato dall’art 2 dell’atto costitutivo si ribadisce che l’associazione NON HA SCOPO DI LUCRO senza divisione di utili e come da art 25 dello statuto, anche in caso di scioglimento, l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
